Descrizione
Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:
- il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.
- un decreto di autorizzazione al trasporto all'esterose il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.